L’Agenzia delle Dogane prevede per gli impianti con potenza superiore a 20 kwp obblighi a carico del proprietario di officina elettrica.
Consult Group S.r.l. offre ai produttori di energia e alle aziende installatrici che hanno in gestione officine elettriche, il supporto necessario al corretto adempimento delle pratiche burocratiche e un servizio di aggiornamento relativo agli adeguamenti tecnici e normativi.
Di seguito sono riepilogati i principali adempimenti annuali per il fotovoltaico soggetti all’ente Agenzia delle Dogane e Monopoli.

L’officina elettrica: cos’è e chi è obbligato a pagarla?
L’Officina Elettrica o anche conosciuta come officina di produzione di energia elettrica è considerato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza di picco superiore ai 20 Kw con una generazione di energia pulita dedicata all’autoconsumo.
Ciò significa che ogni impianto da fonti rinnovabili che supera i 20 Kw, installato per la produzione di energia elettrica da autoconsumo, deve fare denuncia di Officina Elettrica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane del territorio competente.
Quando si diventa officina elettrica di un impianto fotovoltaico?
Gli impianti con potenza di picco superiore a 20 kWp con una generazione di energia pulita dedicata all’autoconsumo si configurano come officina elettrica.
Officina elettrica adempimenti:
- Dichiarazione di consumo e produzione di energia – AGENZIA DELLE DOGANE – (Marzo 2023)
- Diritto di Licenza di esercizio – AGENZIA DELLE DOGANE (16 Dicembre 2023)
- Vidimazione dei Registri di produzione – AGENZIA DELLE DOGANE – (Dicembre 2023)
Affrontiamoli uno per uno.
DICHIARAZIONE DI CONSUMO PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS NATURALE (31 marzo 2023)
La Dichiarazione annuale di consumo è obbligatoria per tutti gli impianti fotovoltaici di POTENZA superiore ai 20 kWp, anche senza il regime di officina elettrica, che immettono una parte dell’energia prodotta in rete e autoconsumano l’altra (cessione parziale) e quegli impianti che immettono totalmente l’energia prodotta in rete (cessione totale).
Come fare la dichiarazione di consumo energia elettrica?
La compilazione e l’invio della dichiarazione deve essere assolto in forma telematica
- entro il mese di marzo del 2023,
- utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità,
- utilizzando uno dei due distinti canali: System to System (S2S) oppure User to System (U2S).
Per poter completare l’iter di predisposizione ed invio della dichiarazione di consumo all’Agenzia delle Entrate, è necessario essere in possesso della Carta Nazionale dei Servizi oppure dello SPID di II livello + firma digitale del Legale Rappresentante.
IL DIRITTO DI LICENZA
È un contributo da corrispondere annualmente all’Agenzia delle Dogane in seguito dell’apertura di “Officina Elettrica”, funzionale all’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta.
Qualora non si effettui il pagamento suddetto si incorre nella revoca della licenza o sanzione amministrativa.
Le licenze fiscali di esercizio sono rilasciate dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, prima dell’inizio dell’attività degli impianti cui si riferiscono e hanno validità illimitata, ma possono essere revocate quando vengono a mancare i presupposti per l’esercizio dell’impianto.
Esse sono soggette al pagamento di un diritto annuale in differenti misure a seconda del tipo di impianto.
Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce.
Per gli impianti di nuova costituzione il diritto annuale di licenza deve essere versato, prima del rilascio della licenza.
Poiché le licenze hanno validità illimitata, non è necessaria la presentazione di alcuna domanda di rinnovo, ma solo la corresponsione, nei termini prescritti, del relativo diritto annuale.
VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI PRODUZIONE
I titolari di officina elettrica devono compilare un apposito registro con le letture dei contatori individuati dall’Agenzia delle Dogane nel rapporto di sopralluogo allegato alla Licenza di esercizio.
Si tratta di un adempimento di fondamentale importanza, propedeutico alla predisposizione della Dichiarazione annuale dei consumi.
Quando scade il registro delle letture?
Il registro può avere durata variabile, da un anno in su a seconda dell’ufficio territorialmente competente dell’agenzia dogane.
Va rinnovato prima della scadenza attraverso un documento per l’appunto vidimato dall’Agenzia delle Dogane.
Provvedere all’adempimento per tempo mette al sicuro dalle sanzioni previste, soprattutto al netto del fatto che non sempre si ottiene l’immediata vidimazione del registro. Più spesso è necessario tornare dopo diversi giorni per ritirare il registro vidimato.
È importante richiedere il rinnovo prima della scadenza in quanto, essendo la compilazione un’attività obbligatoria per il gestore dell’officina, la richiesta di vidimazione effettuata dopo la scadenza presuppone che via sia un periodo in cui il registro non è stato correttamente compilato e di conseguenza espone il titolare dell’officina ad una sanzione amministrativa.
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